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Riforma Fondo di Garanzia PMI

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Disciplinate le condizioni e i termini per l’estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. Il decreto 6 marzo 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce l’articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 7 luglio 2017, il decreto 6 marzo 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina le condizioni e i termini per l’estensione del modello di valutazione alle operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo di garanzia per le PMI. Inoltre, il provvedimento stabilisce l’articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario, della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria. Il decreto, modifica ed integra i criteri e le modalità di concessione della garanzia.
Nello specifico, le nuove norme prevedono che la garanzia venga concessa in favore dei soggetti beneficiari, con le seguenti modalità:
  • garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;
  • controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.
Per accedere alla garanzia è ora necessario che i soggetti beneficiari:
  • non rientrino nella definizione di «impresa in difficoltà»;
  • non presentino, alla data della richiesta di garanzia, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come «sofferenze»;
  • non presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate;
  • non siano in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti.
 Ai sensi delle nuove norme la garanzia è negata in relazione a:
  • operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario;
  • finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione. È fatta salva la possibilità di accesso al Fondo in relazione ai predetti finanziamenti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su risorse apportate al Fondo ai sensi di quanto previsto dal Decreto in commento all'art. 7, comma 6;
  • operazioni finanziarie non aventi durata o scadenza stabilita e certa.
 Inoltre, la garanzia diretta non è concessa su operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia del Fondo.
Applicazione del modello di valutazione |
Il decreto prevede che l’applicazione del modello di valutazione ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari è estesa a tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, con alcune eccezioni relative alle operazioni finanziarie:
  • riferite a nuove imprese costituite o attive da non oltre 3 anni dalla richiesta di garanzia del Fondo o non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci/ dichiarazione dei redditi, e a start-up innovative e incubatori certificati;
  • di microcredito;
  • di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
  • a rischio tripartito.
Il modello di valutazione è altresì applicato ai fini dell’accesso alle garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti e portafogli di mini bond.
Entrata in vigore |
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale, che potrà essere adottato, a partire dal 1° gennaio 2018, dopo una prima fase di sperimentazione nell’applicazione del modello di valutazione limitata alle operazioni Sabatini ter (avviata dal 14 giugno 2017) e a seguito della verifica della compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica.
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Decreto 6 marzo 2017 G.U. 7 luglio 2017
Per approfondimenti
http://www.fondidigaranzia.it