Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2018, il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 che regolamenta i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. Il decreto oltre a confermare i principi generali di ammissibilità definiti nel precedente periodo di programmazione 2007-2013, introduce alcune facilitazioni per i beneficiari che vanno dall’allargamento delle tipologie di spese ammissibili alla semplificazione delle procedure di rendicontazione.
In particolare, per essere ritenuta ammissibile la spesa dovrà essere:
a) pertinente ed imputabile ad un’operazione selezionata dall’Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all’operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno;
c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di un’adeguata pista di controllo. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall’Autorità di Gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell’Autorità di Gestione.
Tra le novità la possibilità di superare il massimale del 10% per la quota di spesa ammissibile relativa all’acquisto di terreni, in presenza di operazioni di tutela ambientale.