La Circolare del 16 gennaio 2019, n. 10088, in attuazione del decreto ministeriale 30 agosto 2019, disciplina le nuove modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, di cui alla legge 181-89.
Le novità introdotte dalla circolare puntano, innanzitutto, ad estendere la partecipazione a PMI e reti di imprese. La normativa aggiornata prevede, inoltre, nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavoratori e accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici di importo pari o superiore a 10 milioni di euro e con un significativo impatto occupazionale. Infine è stata modificata anche la quota del finanziamento agevolato, che passa dal 50% fisso ad una percentuale che varia dal 30% al 50%, a discrezione dell’impresa.
Scopriamo nel dettaglio tutte le novità della normativa.
Soggetti beneficiari: ora anche reti di imprese
Come stabilito dalla precedente normativa (Circolare 6 agosto 2015, n. 59282), sono ammissibili alle agevolazioni le imprese di piccola, media o grande dimensione costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative e le società consortili, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. In questo quadro, la prima novità della circolare del 16 gennaio è l’ammissibilità delle reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Il contratto di rete, deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (le cosiddette aggregazioni di filiera).
In particolare, il contratto deve:
- essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata tra imprese ammissibili;
- prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante e la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per l’esecuzione del progetto;
- nel caso di “rete-contratto”, prevedere la nomina obbligatoria dell’organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte degli stessi di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero e con Invitalia (soggetto gestore);
- essere composto da un numero minimo di 3 imprese e un massimo di 6 imprese.
La presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma.
Programmi ammissibili: coperta anche la formazione del personale e abbassata la soglia minima di investimento
Analogamente a quanto previsto dalla normativa precedente, sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento produttivo e programmi di investimento per la tutela ambientale diretti alle medesime finalità stabilite nella circolare del 2015. I programmi dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di finanziamento. Il piano d’investimento deve, infine, prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del piano stesso.
Novità della circolare del 16 gennaio è l’ammissibilità di progetti complementari relativi non solo all’innovazione dell’organizzazione, ma anche alla formazione del personale, purché siano strettamente coerenti alle finalità del programma d’investimento e/o di tutela ambientale proposto. Al riguardo risultano ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:
- spese di personale interno relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- spese di personale interno relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Altra novità è l’abbassamento della soglia minima di investimento da 1,5 milioni di euro a un milione di euro. Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese, si legge nel documento, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400mila euro.
Forma e intensità dell’aiuto: cambia la quota di finanziamento agevolato
Così come in passato le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
Se prima, però, il finanziamento agevolato concedibile era fisso al 50% degli investimenti ammissibili, d’ora in poi lo stesso potrà avere una percentuale compresa tra il 30% e il 50%. Analogamente a quanto previsto in precedenza, il finanziamento ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.
La normativa non introduce modifiche relativamente alle percentuali del contributo in conto impianti e della partecipazione al capitale.
Relativamente all’obbligo di notifica, la circolare aggiunge indicazioni sui progetti di formazione del personale. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l’importo dell’aiuto sia superiore a 2 milioni di euro.
Accordi di sviluppo per programmi d’investimento strategici
Altra novità rilevante della normativa è l’introduzione degli accordi di sviluppo per programmi d’investimento strategici. Ai fini dell’avvio dell’attività istruttoria, si legge nella circolare del 16 gennaio 2020, le domande di agevolazioni relative a programmi d’investimento che prevedono un importo complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro e un significativo impatto occupazionale possono formare, se proposta dal soggetto richiedente tramite istanza di parte, oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente, oltre che eventuali Regioni o altre amministrazioni interessate.
All’istanza dell’impresa proponente, che dovrà indicare anche le amministrazioni, inclusa la Regione o le Regioni potenzialmente interessate al programma d’investimenti, è allegata una breve sintesi del programma contenente l’individuazione degli elementi utili alla verifica della sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti per l’attivazione degli Accordi di sviluppo. Lo schema d’istanza e la struttura essenziale dei predetti documenti sono definiti da Invitalia. La rilevanza strategica del programma d’investimento è verificata dal Soggetto gestore, che valuta, oltre al rilevante incremento occupazionale, la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- capacità di attrazione degli investimenti esteri. A tal fine i programmi di sviluppo devono essere proposti da imprese estere o da imprese italiane controllate da soci esteri
- coerenza degli investimenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente;
- perseguimento di particolari obiettivi ambientali.
Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che sono, comunque, subordinate al positivo esito dell’istruttoria. L’Accordo potrà prevedere l’istituzione di un Comitato tecnico per l’attuazione e il monitoraggio dell’iniziativa. Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo, Invitalia provvederà ad eseguire l’istruttoria. Il Soggetto gestore esamina prioritariamente i programmi d’investimento oggetto di Accordi di sviluppo.
Valutazione dei programmi di investimento: cambiano i criteri per newco e PMI
In un’ottica di semplificazione delle procedure di accesso per le imprese di piccole e medie dimensioni, la nuova normativa prevede un’articolazione dei criteri di valutazione dei programmi, con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d’impresa e soglie minime per l’accesso alle agevolazioni.
La nuova articolazione prevede una distinzione sulla base del beneficiario e del programma di investimento. Si introduce innanzitutto il concetto di newco: impresa che non disponga di almeno 3 bilanci approvati e non sia caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento che disponga di almeno 3 bilanci approvati; impresa che, pur disponendo di 3 bilanci alla data di presentazione della domanda, non abbia conseguito, in ciascuno degli ultimi 2 bilanci approvati, un fatturato superiore ad 1,5 milioni di euro e il cui eventuale socio di riferimento non abbia conseguito in ciascuno degli ultimi 2 bilanci approvati un fatturato superiore ad 1,5 milioni di euro.
Per quanto riguarda i programmi di investimento presentati da newco e per i programmi di investimento non superiori a 1,5 milioni di euro presentati da piccole imprese non qualificabili quali newco, decade il criterio della “Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza per la realizzazione del progetto imprenditoriale”, che comprende al suo interno i parametri di “Copertura finanziaria delle immobilizzazioni”, “Indipendenza finanziaria” e “Reddittività”.
Concessione delle agevolazioni: si riducono i tempi
Per quanto riguarda il capitolo relativo alla concessione delle agevolazioni, la nuova normativa riduce da 90 giorni a 60 giorni il periodo entro il quale Invitalia, insieme al soggetto beneficiario, provvede a: sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo diretto alla spesa; stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che disciplina le modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario; stipulare, in caso di acquisizione della partecipazione al capitale, il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni ed eventuali patti parasociali.
Consulta la Circolare del 16 gennaio 2019, n. 10088