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Il REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO: dal 12 agosto online il registro per verificare le agevolazioni pubbliche concesse alle imprese

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È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio il Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Con l'entrata in vigore del provvedimento il Registro diventerà operativo sul sito web www.rna.gov.it, accessibile dal 12/8/2017.
 
OBIETTIVI PRIMARI DEL REGISTRO
Il Registro rappresenta il primo strumento informatizzato nazionale attivato da un Paese membro per il controllo e la pubblicità degli aiuti di Stato, permette di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, consentendo anche  a tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto, di effettuare i controlli amministrativi con modalità automatiche, grazie al rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui l’impresa ha già goduto negli ultimi esercizi.
 
OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
 
Le amministrazioni saranno tenute ad inserire nel Registro le informazioni essenziali sulle misure di aiuto e le concessioni effettuate a favore delle imprese e a recuperare i codici rilasciati dal Registro per dare validità ai provvedimenti di concessione ed erogazione. Per i settori dell’agricoltura e della pesca continueranno ad operare i registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero delle Politiche agricole, verso i quali è previsto un meccanismo di interoperabilità del RNA.
 
MODALITA’ OPERATIVE DEL REGISTRO
Il Registro garantisce l'accesso gratuito alle informazioni, senza restrizioni né necessità di identificazione e autenticazione. Il Registro raccoglie dati e informazioni relative a:
  • gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (Trattato Funzionamento UE), ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (Trattato Funzionamento UE) ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  • gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonchè quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
  • gli aiuti de minimis SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale);
  • gli aiuti SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale).
 
COSA INSERIRE NEL REGISTRO
Per tutte queste categorie di aiuti, le informazioni che dovranno essere inserite nel Registro sono:
  • dati identificativi dell'Autorità responsabile;
  • dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza;
  • dati identificativi del soggetto concedente o degli altri soggetti competenti;
  • dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
  • dati identificativi del progetto o dell'attività per il quale è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse;
  • dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione.
In più, in base al Regolamento, il RNA conterrà una sezione cosiddetta Deggendorf contenente i dati dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero. Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per l’acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.
 
 
Fonti :
 
 
 
 
 
 
 

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